La Legge di Bilancio 2025 aveva rinviato al Governo l’adozione di un decreto ministeriale per definire la revisione dell’esonero contributivo per le lavoratrici madri già riconosciuto nel 2024.
Il Governo, invece, ha cambiato impostazione e con il Decreto Legge n.95 del 30 giugno 2025 ha introdotto un “bonus” per il solo anno 2025, per procedere poi a una revisione della materia dal 2026.
“Bonus” che ha un valore economico molto inferiore all’esonero riconosciuto nel 2024.
A quanto ammonta il “bonus” e chi lo eroga?
Il “bonus” ammonta a 40,00 € mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 480,00 € annui.
Il “bonus” è riconosciuto ed erogato dall’INPS a fronte di presentazione di apposita domanda, per le cui modalità si è ancora in attesa di adozione di specifica Circolare o Messaggio da parte dell’Istituto.
L’importo spettante in base ai mesi per i quali è maturato il diritto è corrisposto in unica soluzione nel mese di dicembre 2025.
Tale importo non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini del calcolo ISEE.
Quali sono le condizioni per il riconoscimento del “bonus”?
Per beneficiare del “bonus”, il reddito imponibile ai fini previdenziali della lavoratrice non deve essere superiore all’importo di 40.000,00 € su base annua.
La norma distingue tra due condizioni:
– lavoratrici madri di due figli: le lavoratrici madri devono risultare lavoratrici subordinate con contratto a tempo indeterminato o determinato, con esclusione del lavoro domestico, o lavoratrici autonome; il “bonus” spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
– lavoratrici madri di tre o più figli: le lavoratrici madri devono risultare lavoratrici subordinate con contratto a tempo determinato, con esclusione del lavoro domestico, o lavoratrici autonome; il “bonus” spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
– per gli anni 2025 e 2026 se le lavoratrici madri risultano lavoratrici subordinate con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro domestico, continueranno a fruire dell’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo annuo di 3.000 € riparametrato su base mensile), fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esenzione non incide negativamente sull’importo delle prestazioni pensionistiche.

